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L’omessa o erronea indicazione del giovane professionista negli appalti di ingegneria non determina l’esclusione dell’operatore economico

L’omessa o erronea indicazione del giovane professionista negli appalti di ingegneria non determina l’esclusione dell’operatore economico

TAR Sicilia

TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 3299. L’omessa o erronea indicazione del giovane professionista negli appalti di ingegneria non determina l’esclusione dell’operatore economico

Con la sentenza in commento, il TAR Sicilia si è espresso sulla questione relativa all’omissione o erronea indicazione della figura di un giovane professionista nell’organico del gruppo di lavoro presentato in sede di gara negli appalti aventi ad oggetto servizi di ingegneria.

Nello specifico, la Corte ha statuito che tale mancanza o errata indicazione non comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara, in quanto l’indicazione del giovane professionista non costituisce uno dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione all’appalto.

Difatti, la figura in esame è prevista dalle normative di settore con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani professionisti nell’ambito della progettazione di appalti pubblici, con lo scopo di accrescerne il curriculum e garantirne una crescita professionale.

È quindi sufficiente che questo soggetto venga successivamente coinvolto nella fase di esecuzione dei progetti, anche sotto la supervisione di professionisti più esperti, piuttosto che essere identificata in modo puntuale già nella fase di presentazione delle offerte.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, durante la fase di gara, l’organigramma del team di lavoro può prevedere ruoli non pienamente definiti, purché venga garantita, nel corso della fase esecutiva, l’inclusione di tutte le figure richieste. Pertanto, la mancanza della dettagliata indicazione di cui trattasi, qualora la stessa si verifichi nelle condizioni sopra esposte, non determina un vizio formale idoneo ad ostacolare l’aggiudicazione dell’appalto.

Nel caso di specie, invero, la professionista indicata nell’offerta presentata dall’aggiudicataria era una “assistente alla progettazione strutturale”, la quale, pur essendo un profilo inferiore al ruolo di “progettista”, rispondeva comunque ai requisiti minimi per il coinvolgimento del giovane professionista richiesti dalla normativa.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che l’indicazione del giovane professionista non deve essere considerata un requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara e pertanto, nel caso in cui la stessa venga omessa, tale circostanza non può costituire motivo di esclusione, purché il requisito minimo di partecipazione del giovane professionista venga soddisfatto nella fase esecutiva dell’appalto.

(Laura Cepollaro)

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