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Il soccorso istruttorio è consentito per integrare la documentazione già prodotta in gara, ma non per completare o aggiungere contenuti essenziali dell’offerta

Il soccorso istruttorio è consentito per integrare la documentazione già prodotta in gara, ma non per completare o aggiungere contenuti essenziali dell’offerta

TAR Campania

TAR Campania Napoli, Sez. VII, 31/10/2024, n. 5830. Il soccorso istruttorio è consentito per integrare la documentazione già prodotta in gara, ma non per completare o aggiungere contenuti essenziali dell’offerta, il cui mancato adempimento comporta automaticamente l’esclusione per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti

Con sentenza del 31/10/2024, n. 5830, il TAR Campania Napoli, sez. VII – in riferimento a una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto, conferimento a discarica dei rifiuti solidi ed urbani e gestione centro di raccolta comunale – ha respinto il ricorso presentato dall’impresa risultata prima in graduatoria per l’impugnazione, tra gli altri, del provvedimento di annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, disposto dalla stazione appaltante a causa dell’omessa presentazione in sede di offerta tecnica del progetto di riassorbimento.

In particolare, nella sentenza in esame, il TAR Campania – ritenuto che, ai sensi dell’art. 102, co. 2 del D.lgs. 36/2023, il programma di riassorbimento è elemento essenziale dell’offerta tecnica – ha avuto modo di ribadire il principio, già più volte affermato dalla giurisprudenza nel vigore del D.lgs. 50/2016, secondo cui: “nelle gare pubbliche, la carenza dell’offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, possibilità che in ordine a eventuali profili di carenza e inintelligibilità dell’offerta tecnica ed economica è strettamente presidiata e limitata dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Il rimedio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. E’ dunque da escludersi il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell’offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 né di un intervento suppletivo del giudice (Cons. Stato, Sez. V, 03/04/2023, n. 3434)”. Il Giudice Amministrativo ha, altresì, sottolineato che: “il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (Cons. di St., Sez. V, 03/04/2023, n. 3434)”.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha stabilito che l’istituto del soccorso istruttorio non è applicabile per sanare carenze relative alla documentazione dell’offerta tecnica o economica. Infatti, lo stesso è consentito (solo) per integrare la documentazione già prodotta in gara, ma non per completare o aggiungere contenuti essenziali dell’offerta, il cui mancato adempimento comporta automaticamente l’esclusione per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.

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