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Il ricorso alla eterointegrazione della legge di gara non è sufficiente a far ritenere legittima la lex specialis

Il ricorso alla eterointegrazione della legge di gara non è sufficiente a far ritenere legittima la lex specialis

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13/11/2024, n. 20198. Il ricorso alla eterointegrazione della legge di gara, ad opera dei decreti che disciplinano gli specifici criteri ambientali minimi (C.A.M.), non è sufficiente a far ritenere legittima la lex specialis che non declini effettivamente tali riferimenti normativi

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio, sede di Roma, è stato adito dalla ricorrente per ottenere l’annullamento della gara indetta da CDP in quanto i CAM (“CAM manutenzione”, “CAM energia”, “CAM rifiuti”) non sarebbero stati coerentemente individuati dalla stazione appaltante e declinati nella legge di gara.

 Il TAR citato, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti della procedura di gara, ivi compresa l’aggiudicazione del servizio, con accoglimento ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm. anche della domanda volta alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato da CDP con la controinteressata.

 A ben vedere, nel caso di specie, la disciplina di gara conteneva il mero rinvio al “Decreto 23/06/2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi” , tuttavia, la stazione appaltante non ha declinato nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili ai servizi oggetto di affidamento di cui ai citati decreti del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ( “CAM manutenzione”), del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012 ( “CAM energia”) e del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ( “CAM rifiuti”).

 Richiamando la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, del 14.10.2022, n. 8773, il Collegio ha ribadito che le previsioni dei CAM non costituiscono mere norme programmatiche bensì obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti. In considerazione di ciò, il ricorso è stato accolto per illegittimità dell’avversata lex specialis di gara, per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

(Devid D’Onofrio)

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