L’Autorità Nazionale Anticorruzione, in un Comunicato a firma del Presidente del 20 novembre 2024, ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo del criterio del minor prezzo nelle procedure di aggiudicazione dei lavori sopra soglia.
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione di appalti di lavori sopra soglia “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo il criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.
Successivamente, il comma 2 afferma che è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – escludendo la possibilità del ricorso al minor prezzo – per “gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione”, per “gli affidamenti di appalto integrato” e per i “contratti relativi a lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”.
Ferme restando le fattispecie sopra evidenziate e per le quali è – si ribadisce – obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC chiarisce che una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108 suggerisce di accordare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come strutturate nei documenti progettuali, posti a base di gara, e di poter ricorrere al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara.
Pertanto, viene chiarito che il ricorso al criterio del prezzo più basso non è di per sé escluso per tutti gli appalti sopra soglia.
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