TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 25/11/2024, n. 1222. La mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione e, in tal caso, è ammesso il soccorso istruttorio
Con la sentenza in commento, il TAR Piemonte, Sezione Prima, si è pronunciato in merito al ricorso avanzato dal Raggruppamento secondo classificato, volto a ottenere, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di un’altra società concorrente (e di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto) e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con condanna dell’Amministrazione resistente “al risarcimento del danno patrimoniale patito e patendo dalla ricorrente in forma specifica mediante subentro dell’odierna ricorrente nel contratto, ovvero, in ipotesi subordinata, per equivalente nella misura ritenuta di giustizia all’esito del giudizio”.
Più precisamente, con unico motivo, il Raggruppamento ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 11, comma 4, e 110 d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante, chiedendo all’operatore economico aggiudicatario “di fornire le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti”, avrebbe omesso la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dall’aggiudicataria e il CCNL indicato nella lex specialis di gara. A fondamento di tale assunto, il Raggruppamento ha affermato che, da un lato, i) nella richiesta di giustificazioni formulata dalla stazione appaltante non si fa specifico riferimento all’aspetto relativo all’equivalenza delle tutele dei CCNL e, dall’altro, che ii) nelle giustificazioni fornite dalla controinteressata non viene svolto alcun confronto tra quest’ultimo e il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che, se l’Amministrazione avesse effettuato correttamente la verifica, avrebbe certamente riscontrato la carenza di equivalenza delle tutele tra i CCNL in questione.
Ad avviso del Collegio – in assenza di una disciplina normativa specifica del procedimento di verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dall’aggiudicatario e quello indicato dalla stazione appaltante – soccorrono i principi espressi dalla giurisprudenza sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, espressamente richiamato dal sopra citato art. 11, comma 4, del quale la ricorrente lamenta la violazione. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio di “non anomalia” delle offerte “(…) non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa (che, in tal modo, viene esclusa dalla gara); nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (ex plurimis, di recente, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 163 del 2024; questa Sezione V, sentenze n. 4966 del 2022 e n. 7717 del 2021).
Dunque, applicando analogicamente tali principi alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele dei diversi CCNL (la quale, come si è detto, si deve svolgere con le modalità previste per la verifica dell’anomalia dell’offerta), non si può ritenere di per sé illegittima l’aggiudicazione per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno portato la stazione appaltante ad avallare la suddetta dichiarazione resa dall’aggiudicatario, fermo restando l’obbligo della prima, a tutela dei lavoratori, di effettuare tale verifica.
In analogia con quanto affermato in giurisprudenza sul giudizio di “non anomalia” dell’offerta, è quindi onere del ricorrente che intenda contestare la positiva verifica di equivalenza delle tutele dei CCNL effettuata dalla stazione appaltante (e sottesa all’aggiudicazione) allegare tutti gli elementi volti a metterne in dubbio la ragionevolezza e la correttezza che, nel caso di specie, non sono stati addotti dal Raggruppamento ricorrente.
In linea con quanto rilevato, il TAR Piemonte, richiamando la nota illustrativa dell’ANAC sul Bando Tipo 1/2023 – in cui è precisato che “che l’articolo 11 del Codice richiede la verifica dell’equivalenza delle garanzie solo sull’operatore individuato prima dell’aggiudicazione, utilizzando anche le modalità prevista per la congruità. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione” – ha riconosciuto la legittimità della condotta della stazione appaltante nell’attivazione del soccorso istruttorio e ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente.