Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2024, n. 10256. Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione delle offerte
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di ribadire il concetto per cui la stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, può attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione delle offerte.
Nel caso di specie, il Consorzio Stabile, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della area di via Tenente Pittoni alla OMISSIS S.r.l., ritenendo tale provvedimento illegittimo. Per quanto d’interesse, l’appellante, col terzo motivo di ricorso, ha sostenuto che l’iscrizione nella white list non dovesse essere considerata un criterio qualitativo, in quanto la legge stabilisce che essa sia un requisito per certe categorie di lavorazione (estranee a quelle oggetto della contestata procedura di gara) ritenute a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la doglianza non merita accoglimento. I medesimi, invero, hanno rilevato che, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, la disciplina introdotta dai commi 52 -57 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 è inderogabile solo nel senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto le attività contemplate dal comma 53, è necessariamente richiesta l’iscrizione nella white list. Essa, però, non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta.
Sottolineano, infatti, che nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 17/2/2022, n. 1186; 17/3/2020, n. 1916; Sez. III, 23/2/2023, n. 1887; 11/3/2019, n. 1635).
L’art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, prevede che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata sulla base di criteri oggettivi, basati, tra l’altro, su aspetti “sociali”, connessi all’oggetto dell’appalto. E non è dubbio che la richiesta di iscrizione nella white list abbia una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi.
L’avversato criterio valutativo rispetta, inoltre, i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, atteso che premia il possesso del requisito in questione con soli 2 punti, a fronte degli 85 complessivamente attribuibili per il merito tecnico dell’offerta.
Chiarito quanto sopra, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
(Beatrice Petrucci)