TAR Toscana, Firenze, Sez. III, 17/12/2024, n. 1505. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara
Nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR Toscana, in data 28/03/2024 la Stazione Appaltante aveva indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento di un appalto di servizi, con termine di presentazione delle offerte fissato al 29/04/2024.
Il disciplinare di gara prevedeva, quale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dell’appalto, il CCNL “Edilizia e affini”.
Tuttavia, la Stazione Appaltante aveva successivamente adottato una nuova versione del disciplinare, la quale prevedeva l’applicazione del CCNL metalmeccanico in luogo del CCNL “Edilizia e affini”, precedentemente indicato per errore materiale.
Pertanto, il nuovo testo del disciplinare era stato inserito tra i documenti di gara sulla piattaforma utilizzata per la gestione della procedura, in sostituzione del precedente.
Della sostituzione del documento erano stati informati tramite PEC soltanto gli operatori economici che, alla data del 17/04/2024, avevano già presentato la propria offerta o che ne avevano caricato sulla piattaforma la bozza.
Alla sostituzione del disciplinare non aveva fatto seguito la proroga del termine di presentazione delle offerte, che rimaneva fissato nell’originaria data del 29/04/2024.
All’esito delle operazioni di gara, era risultata aggiudicataria una delle imprese destinatarie dell’avviso della sostituzione del disciplinare, mentre al secondo posto si era collocata una delle concorrenti che, non avendo ancora presentato la propria offerta al momento della sostituzione del disciplinare, non era stata destinataria dell’avviso.
Pertanto, quest’ultima impresa ha impugnato gli atti di gara assumendone l’illegittimità per non essere stata informata della modifica della lex specialis e per non aver beneficiato di alcuna proroga del termine di presentazione delle offerte, come invece è espressamente previsto dall’art. 92, co. 2, lett. b), D.lgs. n. 36/2023.
Infatti, in base a tale norma, i termini di presentazione delle offerte sono prorogati “se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara”.
Ebbene, il TAR Toscana, accogliendo la tesi della ricorrente, ha ritenuto che nel caso di specie la Stazione Appaltante abbia violato l’art. 92 cit. in quanto “la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la versione del 17/04/2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, non è stata accompagnata dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte, che è rimasto quello fissato dal bando pubblicato il 28/03/2024”, oltre al fatto che della sostituzione del disciplinare non è stata data “adeguata pubblicità, risultando che di essa siano stati specificamente informati solo gli operatori economici che alla data del 17/04/2024 avevano presentato la propria offerta o ne avevano caricato una bozza”, con la conseguenza che “gli operatori economici potenzialmente interessati a presentare un’offerta che non avessero quanto meno caricato una bozza sulla piattaforma non hanno ricevuto dalla stazione appaltante adeguata informazione della modifica della legge di gara consistente nella diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile”.
Infatti, ad opinione del Collegio, la fattispecie in esame rientrerebbe nell’ipotesi di cui al citato art. 92, co. 2, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, in quanto la modifica apportata ai documenti della gara de qua “deve ritenersi significativa, dal momento che l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro è suscettibile di incidere sui costi della manodopera gravanti sull’operatore economico e, di conseguenza, sulle grandezze economiche di cui tener conto in sede di formulazione dell’offerta, oltre che sulle eventuali valutazioni rimesse alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 in punto di equivalenza delle tutele garantite dal differente contratto collettivo applicato”.