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La mancata allegazione della dichiarazione di cui alla lett. a) dell’art. 102, co. 1, del D.lgs. 36/2023 è sanabile avviando il soccorso istruttorio o procedimentale

La mancata allegazione della dichiarazione di cui alla lett. a) dell’art. 102, co. 1, del D.lgs. 36/2023 è sanabile avviando il soccorso istruttorio o procedimentale

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 03/01/2025, n. 26. La mancata allegazione della dichiarazione di cui alla lett. a) dell’art. 102, co. 1, del D.lgs. 36/2023 – che impone all’operatore economico l’assunzione dell’impegno a “garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato” – è sanabile avviando il soccorso istruttorio o procedimentale

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di sostenere che la mancata allegazione della dichiarazione di cui alla lett. a) dell’art. 102, co. 1, del D.lgs. 36/2023 – che impone all’operatore economico l’assunzione dell’impegno a “garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato” – è sanabile avviando il soccorso istruttorio o procedimentale.

Più precisamente, il caso di specie trae origine dall’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Puglia con cui è stata confermata l’esclusione della stessa dalla procedura di gara per lavori di manutenzione straordinaria.

Nello specifico, la questione principale ha riguardato la mancata produzione, da parte della società appellante, della dichiarazione richiesta dal bando di gara relativa alle modalità di adempimento degli impegni di cui all’art. 102, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), inerente alla stabilità occupazionale, all’applicazione dei contratti collettivi e alle pari opportunità lavorative.

La decisione del Giudice amministrativo si è concentrata, essenzialmente, sull’inadeguatezza delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente e sulla legittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio, annullando – pertanto – sia il provvedimento di esclusione, sia quello di aggiudicazione del contratto alla società controinteressata.

Da quanto sopra esposto, emerge che la sentenza in commento rappresenta un importante chiarimento circa l’applicazione delle clausole sociali nei contratti pubblici, sancendo che queste non sono automaticamente applicabili in tutti i contesti e che le Amministrazioni devono evitare formalismi eccessivi. Inoltre, viene sottolineata l’importanza di un uso corretto del soccorso istruttorio, il quale dovrebbe consentire agli operatori economici di regolarizzare eventuali carenze documentali senza penalizzarli con l’esclusione.

(Filippo Bargone)

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