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ANAC: Stazione appaltante non qualificata, non è possibile gestire la gara

ANAC: Stazione appaltante non qualificata, non è possibile gestire la gara

contratti pubblici

Con delibera n. 6, approvata dal Consiglio di Anac il 14 gennaio 2025, l’Autorità è intervenuta su una procedura telematica negoziata per l’appalto misto di lavori, forniture e servizi per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico del comune di Oriolo, il quale, al momento dell’avvio della procedura di gara in oggetto, non era iscritto nell’elenco delle Stazioni Appaltanti, detenute dall’ANAC.

Tale procedura di gara, tuttavia, doveva essere svolta da soggetto qualificato, in quanto avente ad oggetto un appalto misto, con prevalenza lavori, per un importo pari ad € 684.058,87, superiore all’importo per il quale è prevista la necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ex art. 63, co. 2, D.lgs. 36/2023.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, invero, con l’obiettivo di elevare il livello qualitativo delle Stazioni Appaltanti, riservando solo a quelle qualificate lo svolgimento di affidamenti più complessi, ha introdotto il sistema di qualificazione di cui agli artt. 62 e 63 D.lgs. n. 36/2023.

Gli artt. 62 e 63 D.lgs. 36/2023, infatti, prevedono che gli affidamenti superiori a determinate soglie, differenziate per lavori o servizi e forniture, siano svolte da stazioni appaltanti qualificate; ove la stazione appaltante non sia qualificata, può rivolgersi ad una centrale di committenza oppure ad altra stazione appaltante qualificata che svolga l’affidamento per conto della prima.

L’art. 63 e l’Allegato II.4 D.lgs. 36/2023 disciplinano poi i requisiti, il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e le relative deroghe, affidando all’ANAC la tenuta dei relativi elenchi.

Alla luce della sopracitata normativa e dell’istruttoria espletata, dalla quale emergeva che la procedura fosse interamente riconducibile all’ente locale non qualificato, l’ANAC, con la delibera de quo, ha chiarito che “La procedura di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione è stata svolta da stazione appaltante non qualificata, in violazione degli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023. Pertanto, la suddetta criticità – riguardando la competenza nello svolgimento del procedimento di gara – risulta estremamente grave e dovrebbe condurre all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di affidamento, valutazione che è comunque rimessa al prudente apprezzamento discrezionale dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90. L’Autorità, comunque, raccomanda di tenere conto, anche pro futuro, delle osservazioni rese e di provvedere ad un’applicazione rigorosa della disciplina codicistica”.

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