Con il Parere n. 3151 del 30.01.2025 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha offerto chiarimenti in merito alla figura del RUP nell’ambito degli affidamenti in house, alla luce di quanto previsto dall’art. 62, co. 2 del Codice.
L’articolo prevede che il RUP sia individuato dalla stazione appaltante qualificata, che in questo caso è la società in house, la quale è dunque responsabile della nomina del RUP per tutte le attività svolte nel suo ruolo di stazione appaltante.
Tuttavia, non vi è divieto di nominare un RUP proveniente da un ente esterno beneficiario, sempre che questo rispetti i requisiti professionali previsti dall’art.62 c.6, e operi sotto il controllo della società in house. In questo caso, la società in house ha anche la possibilità di nominare un proprio RUP interno per la fase di affidamento, che avrebbe la funzione di coordinamento con il RUP dell’ente esterno beneficiario. Infatti, l’art. 62 non esclude la possibilità che vi siano due RUP, purché le loro responsabilità e i loro ruoli siano chiaramente delineati.
Per evitare conflitti di competenza, in questi casi si raccomanda di esplicitare i dettagli della collaborazione in un apposito accordo tra la società in house e l’ente esterno beneficiario.
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