Consiglio di Stato, sez. V, 31/1/2925, n. 795. La c.d. “proroga tecnica” rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale ed è ammessa solo nei casi in cui, per ragioni oggettive estranee all’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nel reperimento di un nuovo contraente
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito che la facoltà per la Stazione appaltante di disporre la “proroga tecnica” di un contratto in corso deve essere considerata un’eccezione percorribile solo in presenza delle specifiche condizioni dettate dall’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 (oggi art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023)
Ai sensi del citato articolo, è consentito alle Stazioni appaltanti estendere la durata del contratto stipulato con l’operatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
La ratio di quest’ultima disposizione è comunemente ravvisata nella necessità di assicurare la continuità delle forniture pubbliche, in considerazione della esigenza (che trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell’azione amministrativa.
Tale fondamento evidenzia anche il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della disposizione in esame, posto che, la c.d. proroga tecnica comporta una compressione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che sovrintendono alla disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.
Dunque, la cd. “proroga tecnica” rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora, per ragioni oggettive estranee all’Amministrazione, non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali e vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.
Pertanto, la possibilità di prorogare il contratto dell’uscente dovrebbe rimanere un caso eccezionale che deve di volta in volta essere giustificata (i) da ragioni di urgenza che impongono che un servizio sia reso senza soluzione di continuità e (ii) da ritardi nella conclusione del procedimento di selezione del nuovo contraente, non imputabili alla Stazione appaltante, la quale ha comunque l’obbligo di attivarsi per tempo e programmare gli affidamenti in maniera efficiente.
Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto illegittimo il ricorso alla proroga tecnica visto che non di fatti eccezionali si è trattato bensì di difficoltà ascrivibili tutt’al più all’inefficienza dell’amministrazione, che non potevano in ogni caso legittimare il ricorso alle numerose proroghe che sono state decise.
Per tutte le ragioni di cui sopra, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso annullando i susseguenti provvedimenti di proroga, ma respingendo la domanda risarcitoria in quanto non è stata fornita dall’appellante la minima prova del danno subito neppure secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni.