TAR Lazio, Roma, sez. IV, 5/2/2025, n. 2667. L’art. 110 del D. Lgs. 36/2023 ha rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verifica. L’esito di tale sub-procedimento di verifica resta discrezionale ed è sottratto al sindacato del giudice, salvi i casi di manifesta illogicità
Con la sentenza del 5 febbraio 2025, n. 2667 in commento, il Tar Lazio ha posto in luce come l’art. 110 del D. Lgs. 36/2023 abbia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che andranno, conseguentemente, sottoposte a verifica.
La verifica di anomalia dell’offerta è infatti discrezionale e l’esito finale di tale sub-procedimento è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvi i casi di manifesta illogicità.
In dettaglio, ricostruendo la cornice normativa delineata dal nuovo Codice in materia, il TAR Lazio ha chiarito che “La discrezionalità […] investe sia l’an sia il quomodo della verifica di congruità, in quanto la stazione appaltante valuta discrezionalmente se attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia”, precisando, su un piano sistematico, che “La nuova disciplina delle offerte anomale si viene a saldare con i principi del risultato di cui all’art. 1 e della fiducia di cui all’art. 2, in quanto restituisce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di individuare la regola del caso concreto”.
Su queste basi argomentative, il TAR ha concluso che “L’esperibilità del procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta costituisce (pertanto) espressione di un potere discrezionale della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, nell’ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede un’espressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità”.