Con parere di trasparenza reso in data 12 febbraio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che le società a controllo pubblico sono assoggettate agli obblighi di pubblicazione e accesso civico previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in analogia con quanto disposto per le amministrazioni pubbliche.
In ottemperanza a tale principio, le società in controllo pubblico sono tenute a garantire la pubblicazione, nella sezione denominata “Società trasparente” del proprio sito istituzionale, di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla normativa vigente, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli afferenti ai compensi percepiti e alle spese sostenute per missioni istituzionali.
In particolare, l’obbligo di pubblicazione comprende, tra gli altri, i seguenti dati e documenti:
– il provvedimento di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
– il curriculum vitae del soggetto interessato;
– i compensi di qualsiasi natura correlati all’assunzione della carica;
– l’ammontare delle spese per viaggi di servizio e missioni sostenute con risorse pubbliche;
– i dati relativi all’eventuale assunzione di incarichi presso enti pubblici o privati, con specificazione dei compensi erogati a qualsiasi titolo;
– gli ulteriori incarichi gravanti sulla finanza pubblica e i relativi compensi spettanti;
– le dichiarazioni concernenti la situazione reddituale e patrimoniale.
L’obbligo di pubblicazione sopra delineato si applica primariamente ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione o governo all’interno della società in controllo pubblico, tra cui, in particolare, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Per quanto concerne, invece, gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, si rende necessaria un’ulteriore evoluzione del quadro normativo al fine di definirne compiutamente l’ambito di applicazione. Nondimeno, permane in capo ai dirigenti l’obbligo di comunicare alla società i dati e le informazioni previsti dall’articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
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