Consiglio di Stato, sez. V, 20/2/2025 n. 1425. In materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa
Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1600 del 2024, rigettando l’appello promosso da un operatore economico – giunto in seconda posizione alla gara de qua – che lamentava la sussistenza di una causa di esclusione in capo all’aggiudicatario per non aver prodotto la dichiarazione sui requisiti generali riferita al revisore legale della società, senza neppur contestare l’effettiva carenza dei requisiti in capo al medesimo.
In realtà, la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti generali dopo l’intervenuta aggiudicazione. Sicché, come sostiene correttamente il giudice di prime cure, il vizio lamentato attiene “alla articolazione del procedimento”.
Nel caso di specie la lex specialis di gara individuava precisamente le condizioni di partecipazione e riconnetteva portata escludente al solo mancato possesso dei requisiti di ordine generale. Per quanto riguarda invece la modalità di compilazione della domanda era prevista la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti senza correlare alcuna valenza espulsiva al deficit o all’irregolarità dichiarativa. Ne consegue che il soccorso istruttorio poteva essere esercitato in relazione ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “il soccorso istruttorio sarebbe possibile “non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica”(Cons. Stato, IV, 1marzo 2024, n. 2042)”, concludendo nel caso di specie che: “Non incidono, dunque, sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione eventuali inesattezze del sub procedimento di verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione, in quanto l’esito della gara può essere disatteso solo nel caso in cui sia accertata un’effettiva causa di esclusione”.