Consiglio di Stato, sez. V, 10/2/2025, n. 1049. L’accesso ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato deve essere negato se essi attengono alla strategia difensiva dell’amministrazione in un contenzioso in atto o potenziale. Rientrano invece nel diritto di accesso i pareri endoprocedimentali, che costituiscono parte integrante di un procedimento amministrativo culminato in un provvedimento
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di sostenere che l’accesso ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato deve essere negato se essi attengono alla strategia difensiva dell’amministrazione in un contenzioso in atto o potenziale, rientrando, invece, nel diritto di accesso, i pareri endoprocedimentali, che costituiscono parte integrante di un procedimento amministrativo culminato in un provvedimento.
Nello specifico, il Collegio ha ritenuto che l’aggiudicazione della convenzione per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale fosse stata effettuata in violazione delle normative sulle procedure ad evidenza pubblica, determinando un affidamento senza gara di un progetto finanziato con fondi PNRR. Per questa ragione, è stato riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, che ha chiesto comunque alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di valutare un possibile subentro nella concessione. L’amministrazione ha rigettato la domanda, “anche alla luce dei pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato e dalla Struttura di Missione PNRR, richiesti ed acquisiti con il preciso intento di sondare i profili giuridici e le conseguenti determinazioni da assumere in esito al predetto contenzioso”. La ricorrente ha quindi chiesto l’accesso ai pareri legali citati nel provvedimento di rigetto, ma la Presidenza ha negato l’accesso sostenendo che non vi fosse un interesse qualificato e che tali pareri fossero esclusi dall’accesso ai sensi della normativa. La ricorrente ha così impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha riconosciuto l’accesso al parere della Struttura di Missione PNRR, ma non a quello dell’Avvocatura dello Stato, in quanto relativo a una strategia difensiva legale. In appello, la ricorrente ha contestato questa decisione, argomentando che i pareri legali dovessero essere considerati atti endoprocedimentali – e, dunque, accessibili – in quanto direttamente correlati al provvedimento di rigetto. Tuttavia, i Giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello, sostenendo che i pareri legali dell’Avvocatura dello Stato erano atti relativi a una strategia difensiva e, pertanto, sottratti al diritto di accesso, in quanto riguardavano un contenzioso già in corso o potenziale.
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione dell’Amministrazione di non divulgare i pareri richiesti.