Con Parere di precontenzioso n. 148 del 20 marzo 2024 l’ANAC si è pronunciata sul tema dell’affidabilità dell’operatore economico nel caso di omissioni dichiarative da parte dello stesso.
In particolare, l’Autorità ha aderito al costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche sia rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente (v., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2022 n. 2154 e giurisprudenza ivi citata)”.
Dunque, le eventuali omissioni dichiarative degli operatori economici non determinano alcun automatismo espulsivo, ma l’esclusione può essere comminata solo se – e nella misura in cui – le omissioni siano anche reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della Stazione Appaltante.
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