Con Comunicato del 5 giugno 2024, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle stazioni appaltanti nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche.
Oltre all’espresso richiamo in merito all’attuazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, Anac ha ribadito che devono trovare applicazione sia i principi di legalità, trasparenza, e concorrenza – desumibili dal Codice dei contratti – sia i principi generali regolatori dell’attività amministrativa – previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) – ivi compreso l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti stessi.
La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.
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