L’Autorità Nazionale Anticorruzione, interpellata in relazione alla legittimità del comportamento di un Comune che aveva fatto ricorso dal 2020 ad oggi – mediante ripetuti affidamenti diretti e proroghe – sempre alla stessa azienda per il servizio di trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti, ha ribadito che la reiterazione dell’affidamento diretto viola il principio di rotazione degli affidamenti di cui al codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al caso di specie, a partire dal 2020, il Comune avrebbe protratto il rapporto con l’impresa per oltre un anno mediante ripetuti affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016.
Di tali affidamenti i provvedimenti di approvazione precisavano l’importo ma non sempre il periodo di riferimento, potendosi supporre tuttavia che abbiano avuto ciascuno durata bimestrale o trimestrale.
In seguito, con D.D. n. 82 dell’8.03.2021, in esito a procedura negoziata condotta tramite la piattaforma Me.PA, il Comune aggiudicava il servizio per la durata di 12 mesi alla stessa impresa con il ribasso del 4,37 per cento sul prezzo a base d’asta (pari ad euro 88.320).
Trascorso tale periodo, il rapporto di servizio con l’impresa veniva prolungato sino al marzo 2023 dai diversi dirigenti tecnici succedutisi alla guida del settore, mediante provvedimenti dirigenziali qualificati in oggetto come proroghe, ma in realtà consistenti in nuovi affidamenti diretti di durata bimestrale o trimestrale, con richiamo all’art. 36 e 37 comma 1 del Codice.
A fronte di tali circostanze in fatto, l’ANAC non ha potuto far altro che dichiarare illegittimo il comportamento dell’amministrazione comunale, precisando che “Considerato il carattere di eccezionalità che la normativa vigente assegna agli istituti dell’affidamento diretto e della proroga, appare illegittima la gestione del servizio mediante ricorso in via continuativa a tali strumenti da parte del Comune”, ritenendo che il servizio in oggetto sia stato sottratto all’osservanza dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici, con l’effetto di favorire l’impresa che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo.
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