L’ANAC, con Comunicato del Presidente del 5.6.2024, si è espressa in materia di accordi quadro, ammettendone l’affidamento diretto nel rispetto delle regole e dei presupposti che disciplinano la materia.
L’Autorità ha, in particolare, sottolineato che nessuna attuale disposizione del Codice dei contratti pubblici sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a ) e b), ossia, nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e, nel caso di servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura) o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo.
L’Autorità ha precisato che sarebbe altresì auspicabile che le stazioni appaltanti procedessero – ove possibile – alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro.
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