La scelta di procedere ad affidamento diretto mediante acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di una stazione appaltante e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilitano i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza delle offerte alle proprie esigenze.
Lo ha chiarito Anac con un il parere di precontenzioso n. 410 del 2024, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre scorso.
L’Anac ha dato ragione alla stazione appaltante di fronte alle doglianze di un’impresa che ha contestato la legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico.
Trattandosi di un affidamento diretto, secondo Anac non vi era titolo per ritenersi leso da supposte irregolarità procedurali, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata.
“Le doglianze formulate dall’istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure”, ha concluso l’Autorità.
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