TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 11/11/2024, n. 19840. L’affidamento diretto è un procedimento che non ha natura di gara, con conseguente ampliamento della discrezionalità amministrativa
Con la sentenza in commento, il TAR Lazio si è espresso in merito alla disciplina degli affidamenti diretti regolati dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 36/2023, chiarendo i margini di discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’ambito degli stessi.
Nel caso di specie, un Comune aveva avviato una consultazione di mercato interpellando sei operatori economici, ad ognuno dei quali aveva chiesto un preventivo per il “servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana”. A rispondere alla suddetta richiesta erano stati quattro operatori e l’amministrazione comunale aveva affidato il servizio a un’impresa che, pur non avendo presentato l’offerta economicamente più bassa, risultava, nel complesso, più vantaggiosa in virtù (tra le altre ragioni) della vicinanza del proprio impianto per il trattamento dei rifiuti, che avrebbe consentito di ridurre i costi di trasporto, garantendo così un risparmio complessivo per l’ente.
Una delle società escluse proponeva dunque ricorso, sostenendo che il “criterio di selezione che il Comune si era auto-vincolato a rispettare si fondava sul solo elemento prezzo” e che, pertanto, la propria offerta, essendo la più bassa, avrebbe dovuto essere preferita. Inoltre, secondo la ricorrente, il Comune avrebbe ingiustamente inserito nella valutazione un criterio estraneo, rappresentato dai costi di trasporto, che sarebbe stato poi determinante nella scelta.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la decisione dell’amministrazione fosse adeguatamente motivata e coerente con il quadro normativo di riferimento. I giudici hanno, infatti, precisato che l’affidamento diretto, regolato dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 36/2023, “non integra gli estremi di una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze”. Nell’ambito di questa tipologia di affidamento, le amministrazioni godono di un’ampia discrezionalità, che può essere contestata solo in presenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza. Il TAR ha dunque confermato che, nel caso in esame, l’operato del Comune è stato legittimo.
(Martina Pafundi)