In continuità con quanto dichiarato nel Vademecum sugli affidamenti diretti, l’ANAC ha ribadito il principio per cui la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Nel citato Vademecum è infatti evidenziata la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale.
L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario, con la conseguenza che le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze, rientrando pienamente nella discrezionalità dell’amministrazione, non può essere contestata da eventuali operatori economici non selezionati.
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