Nell’aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle FAQ relative alla delibera numero 1007 dell’11 ottobre 2017 concernente le Linee Guida n. 3, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare come RUP anche un componente della giunta comunale laddove non esistano figure professionali adeguate in organico e per motivo di risparmio di spesa.
A tal proposito, viene precisato che i tecnici in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del ruolo di Responsabile del Procedimento per affidamenti oltre 150 mila euro, possono rivestire la stessa funzione anche per incarichi sotto i 150 mila euro.
Rispetto alla possibilità di affidare la funzione e i compiti di RUP a soggetti diversi dai tecnici degli uffici, l’ANAC ha chiarito che nei comuni di piccola dimensione (sotto i 5 mila abitanti) la deroga di cui all’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 prevede in effetti la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
Un altro chiarimento afferisce ai requisiti previsti per i RUP dalle Linee Guida di cui trattasi. In particolare si è posto il problema di verificare se i requisiti imposti ai RUP per gli affidamenti di importo compreso tra i 150.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro abilitano ad assumere lo stesso incarico anche per importi inferiori a 150.000,00.
Sul punto, l’ANAC ha chiarito che i requisiti previsti al punto 4.2, lettera a) delle Linea Guida n. 3 devono essere intesi esclusivamente come i requisiti «minimi», non essendo dunque preclusa la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea Guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a un milione di euro.
Si rimanda al link delle FAQ aggiornate