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Aggiornamento delle FAQ ANAC relative alle Linee Guida n. 3 sul responsabile unico del procedimento

Aggiornamento delle FAQ ANAC relative alle Linee Guida n. 3 sul responsabile unico del procedimento

contratti pubblici

Nell’aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle FAQ relative alla delibera numero 1007 dell’11 ottobre 2017 concernente le Linee Guida n. 3, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare come RUP anche un componente della giunta comunale laddove non esistano figure professionali adeguate in organico e per motivo di risparmio di spesa.

A tal proposito, viene precisato che i tecnici in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del ruolo di Responsabile del Procedimento per affidamenti oltre 150 mila euro, possono rivestire la stessa funzione anche per incarichi sotto i 150 mila euro.

Rispetto alla possibilità di affidare la funzione e i compiti di RUP a soggetti diversi dai tecnici degli uffici, l’ANAC ha chiarito che nei comuni di piccola dimensione (sotto i 5 mila abitanti) la deroga di cui all’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 prevede in effetti la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».

Un altro chiarimento afferisce ai requisiti previsti per i RUP dalle Linee Guida di cui trattasi. In particolare si è posto il problema di verificare se i requisiti imposti ai RUP per gli affidamenti di importo compreso tra i 150.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro abilitano ad assumere lo stesso incarico anche per importi inferiori a 150.000,00.

Sul punto, l’ANAC ha chiarito che i requisiti previsti al punto 4.2, lettera a) delle Linea Guida n. 3 devono essere intesi esclusivamente come i requisiti «minimi», non essendo dunque preclusa la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea Guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a un milione di euro.

Si rimanda al link delle FAQ aggiornate

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