TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 26 settembre 2024, n. 16743. Non può considerarsi illegittima l’aggiudicazione soltanto per essere stata disposta in pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza di primo grado
Con sentenza in forma semplificata n. 16743 del 26.9.2024 il Tar del Lazio, sede di Roma, sez. I ter, ribadisce la corretta interpretazione dell’art. 18, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente (esclusa in fase di gara) lamenta la violazione dell’art. 18, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 poiché in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che confermava la propria esclusione dalla gara era intervenuta l’aggiudicazione in favore di altra società concorrente.
Sul punto, il Tar ha chiarito che: “non c’è stata alcuna violazione di legge, poiché l’art. 18, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, al pari della normativa precedente, impedisce alla stazione appaltante di procedere oltre solo quando, una volta impugnata l’aggiudicazione (dunque non il provvedimento di esclusione, , come nell’ipotesi in esame), viene anche contestualmente proposta domanda cautelare (c.d. periodo di stand and still, previsto per poter assicurare l’effettività della tutela, in particolare per evitare che la conclusione del contratto abbia luogo prima che il concorrente pretermesso abbia avuto la possibilità di proporre ricorso e sottoporre almeno la domanda cautelare al giudice); solo in tal caso, e, comunque, per il periodo intercorrente tra la notifica dell’istanza cautelare e il provvedimento del giudice, la stazione appaltante incontra dei limiti”.
(Devid D’Onofrio)