Nella Delibera n. 247 del 16.03.2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto, su segnalazione dell’ANCE, che l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “la stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto, entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa” debba essere esteso anche agli appalti cd. sotto soglia in quanto “il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa appaltatrice rappresenta un obbligo di portata generale, che non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia”.
Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che l’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.
Di seguito il link alla delibera