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ANAC: l’applicabilità della disciplina afferente la procedura negoziata

ANAC: l’applicabilità della disciplina afferente la procedura negoziata

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nelle procedure di gara formalmente qualificate come affidamenti diretti non può che trovare applicazione la disciplina per quest’ultime dettata.
procedura negoziata

ANAC: l’applicabilità della disciplina afferente la procedura negoziata alle gare solo formalmente qualificate come affidamenti diretti.

Con delibera n. 569 del 1 luglio u.s., l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che nelle procedure di gara formalmente qualificate come affidamenti diretti, ma che nella sostanza si concretizzano in procedure negoziate, non può che trovare applicazione la disciplina per quest’ultime dettata.

Nel caso di specie, è stata dunque ritenuta applicabile, alla procedura selettiva qualificata come affidamento diretto, la disposizione di cui al comma 11 dell’art. 48, a mente del quale “In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.

Link alla delibera

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