Con la delibera n. 550 del 16 novembre 2022, l’ANAC ha stabilito che un professionista che abbia già prestato la propria attività a un’Amministrazione Comunale non può essere nominato responsabile all’interno dello stesso ente prima che siano trascorsi due anni.
In particolare, a seguito del procedimento avviato nei confronti di un’Amministrazione Comunale che aveva conferito l’incarico di Responsabile di un Ufficio Tecnico Comunale a un professionista che aveva svolto già diversi incarichi nei due anni antecedenti l’assunzione, l’ANAC ha ricordato quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. 39/2013, il quale stabilisce che: “a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolare, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
Pertanto, considerato che l’incarico non si sarebbe potuto conferire, secondo l’ANAC la nomina deve ritenersi nulla.
Inoltre, ai sensi del d.lgs. n. 23/2013, gli amministratori del Comune che votarono tale nomina risultano oggetto di una misura sanzionatoria, non potendo conferire incarichi di natura amministrativa di loro competenza per un periodo di tre mesi.
Di seguito il link della delibera per un ulteriore approfondimento