Con il Comunicato del Presidente del 3 gennaio 2021 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti alle Stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di definizione dei corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha infatti rilevato comportamenti non pienamente aderenti alle disposizioni normative di riferimento.
L’ANAC ha pertanto chiarito, richiamando il parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, che l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le Stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara, purché tale scelta sia adeguatamente motivata.
In sostanza, le Stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al predetto decreto del Ministro della Giustizia solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la Stazione appaltante.
Infine, il Presidente dell’Autorità ha ribadito come il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara.
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