Tramite il Comunicato del Presidente del 13.4.2021, l’ANAC ha dato indicazioni circa la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità tecnica ed economica e finanziaria, allo scopo di garantire la massima partecipazione, alle gare future, a tutti gli operatori economici.
La recente emergenza sanitaria ha avuto un notevole impatto su determinati settori, nei quali si è registrato un notevole calo di fatturato a seguito della mancata erogazione dei servizi. Questo può rappresentare un ostacolo alla partecipazione alle gare in quanto le Stazioni appaltanti possono richiedere il fatturato minimo annuo ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
“La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi”. Dichiara il Presidente Giuseppe Busia. “Abbiamo voluto spronare le stazioni appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici: molto si può fare anche senza riforme normative e l’Anac intende usare tutte le leve a sua disposizione in questa direzione“.
L’ANAC ha voluto così suggerire alle Stazioni appaltanti di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le Stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione di tale fatturato, sarebbe opportuno che il valore richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Per quel che concerne la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Per una lettura integrale del comunicato si rinvia al seguente link