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Anche nel nuovo Codice degli appalti vige il principio di continuità nel possesso delle attestazioni di qualificazione

Anche nel nuovo Codice degli appalti vige il principio di continuità nel possesso delle attestazioni di qualificazione

tar Emilia Romagna

TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 10 maggio 2024, n. 325. Anche nel nuovo Codice degli appalti vige il principio di continuità nel possesso delle attestazioni di qualificazione

Il TAR Calabria, con la sentenza in commento, conferma l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del D.lgs. 50/2016 secondo cui la scadenza dell’attestazione SOA intervenuta nel corso della procedura di gara determina l’esclusione dalla gara.

In particolare, il Collegio ha reputato che non sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisdizionale formatosi sulla previgente disposizione per cui:

–                 “nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, l’operatore che partecipa alla gara d’appalto deve garantire, con costanza, il possesso della qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica, onde assicurare alla stazione appaltante la propria affidabilità, nonché la perdurante idoneità tecnica ed economica”;

–                 “è ammessa l’ultravigenza della pregressa attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura di verifica, laddove questa sia stata ritualmente e tempestivamente attivata; al fine della verifica della continuità del possesso del requisito di cui all’attestato di qualificazione, è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato una istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010”;

In conclusione, il Collegio ha sostenuto che “La ratio della regola dell’ultravigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione. Tuttavia, occorre comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA, tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche”.

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