TAR Lombardia, sez. IV, 10/2/2025, n. 431. L’annullamento di un provvedimento interdittivo antimafia da parte del Consiglio di Stato ne determina la cancellazione con effetto retroattivo, il quale si estende anche sulle eventuali decisioni già adottate in merito all’aggiudicazione dell’appalto, che devono essere riesaminate alla luce del nuovo quadro giuridico risultante dall’annullamento
La sentenza del TAR Lombardia n. 431/2025 affronta il tema dell’annullamento di un provvedimento interdittivo antimafia e delle sue conseguenze sull’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 39/2025, ha annullato un provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto, con efficacia ex tunc, determinando così la sua cancellazione retroattiva dall’ordinamento. L’annullamento del provvedimento interdittivo, in particolare, ha comportato l’illegittimità derivata della determina di esclusione dalla gara e del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. Invero, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, una sentenza di annullamento ha non solo effetto caducatorio (eliminazione dell’atto impugnato) ma anche un effetto ripristinatorio, che implica la cancellazione retroattiva delle modificazioni giuridiche causate dall’atto annullato e l’adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione preesistente.
In virtù dell’annullamento retroattivo, il TAR ha stabilito che la società esclusa deve essere riammessa alla procedura di gara a partire dalla fase successiva alla redazione della graduatoria, in cui si era classificata prima, precisando che:
– non si può procedere all’annullamento immediato dell’aggiudicazione all’altra società, poiché è necessario prima completare la verifica dell’anomalia dell’offerta della società riammessa.
– solo dopo questa verifica sarà possibile adottare nuove determinazioni sull’aggiudicazione dell’appalto, conformemente al nuovo quadro giuridico determinato dall’annullamento dell’interdittiva.
La sentenza ribadisce, dunque, il principio per cui l’annullamento di un provvedimento interdittivo antimafia da parte del Consiglio di Stato determina la sua cancellazione con effetto retroattivo, influenzando tutte le decisioni amministrative connesse, comprese quelle relative all’aggiudicazione dell’appalto, che devono essere riesaminate alla luce del nuovo contesto giuridico risultante dall’annullamento.
Con ogni evidenza, questa decisione rafforza la tutela delle imprese rispetto agli effetti di provvedimenti interdittivi antimafia che siano successivamente annullati, garantendo sia la riedizione del potere amministrativo secondo il nuovo quadro giuridico, sia la conservazione della posizione giuridica originaria dell’impresa riammessa alla gara, con il ripristino degli effetti legali precedenti all’interdittiva annullata.
Questa sentenza è espressione di un’applicazione rigorosa del principio di retroattività dell’annullamento giurisdizionale, con rilevanti conseguenze sull’esito delle procedure di gara interessate da provvedimenti interdittivi poi annullati.