Cancrini e Partners

Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione dopo la stipulazione del contratto (in caso di procedure regolate dal d.lgs. n. 163/2006)

Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione dopo la stipulazione del contratto (in caso di procedure regolate dal d.lgs. n. 163/2006)

Consiglio di Stato

Cons. St., Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7059, Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione dopo la stipulazione del contratto (in caso di procedure regolate dal d.lgs. n. 163/2006)

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato è intervenuto a chiarire i presupposti per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 di un provvedimento di aggiudicazione successivamente alla stipula del contratto d’appalto.

Per il Supremo Consesso, anche durante la fase esecutiva, la stazione appaltante può annullare d’ufficio il provvedimento di aggiudicazione illegittimo, purché ciò avvenga nel rispetto delle garanzie procedimentali dell’interessato e delle condizioni previste dall’art. 21-nonies, L. n. 241/1990. In particolare, “occorre che l’Amministrazione comunichi l’avvio del procedimento di autotutela, assicuri alle parti coinvolte nell’esercizio del pubblico potere di esercitare le proprie facoltà procedimentali, nonché assuma, all’esito, un provvedimento corredato da una adeguata motivazione circa la natura e la gravità dei vizi inficianti la determinazione di primo grado, la sussistenza di uno specifico interesse pubblico attuale alla sua eliminazione (che non può ridursi all’esigenza del mero ripristino della legalità violata), la comparazione tra gli interessi emergenti nel caso concreto (tenendo conto della posizione consolidata dell’aggiudicatario) e la ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione”.

Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’annullamento in autotutela – anche in fase esecutiva – del provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di un operatore economico che aveva reso una dichiarazione non veritiera con riferimento a un requisito di partecipazione non verificato in gara da parte della s.a.

Del resto, nei confronti di prospettazioni non veritiere non può invocarsi l’errore o una negligenza dell’amministrazione, la quale è legittimata ad intervenire in autotutela nel rispetto di un termine congruo, il quale inizia a decorrere dall’effettiva conoscenza della causa di illegittimità dell’atto (in termini Consiglio di Stato Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374)

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale