Con la sentenza del 27 aprile 2021, n. 1052, il T.A.R. Lombardia ha stabilito che la corresponsione dell’importo dell’anticipazione del prezzo al 30%, non si configura come diritto dell’operatore economico ma soltanto “come facoltà esercitabile dalla stazione appaltante nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione”.
Il caso di specie riguardava l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione contrattuale a seguito di una procedura per l’affidamento dei lavori, a valle della quale l’aggiudicataria aveva subordinato la propria disponibilità a stipulare il contratto al riconoscimento dell’anticipazione del prezzo nella misura di cui all’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020, che come noto ha innalzato la percentuale dell’anticipazione dal 20 al 30%.
Il T.A.R., nel ritenere l’anticipazione del prezzo meramente facoltativa, ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione appaltante, la quale addiveniva alla revoca dell’aggiudicazione a fronte del rifiuto dell’operatore economico di stipulare contratto.
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