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L’anticipazione di elementi dell’offerta tecnica nella busta amministrativa non determina l’esclusione del concorrente

L’anticipazione di elementi dell’offerta tecnica nella busta amministrativa non determina l’esclusione del concorrente

soglie di sbarramento

TAR Umbria, Sez. I, 26 giugno 2024, n. 486. L’anticipazione di elementi dell’offerta tecnica nella busta amministrativa non determina l’esclusione del concorrente, non costituendo una violazione del principio di segretezza dell’offerta né del divieto di commistione tra le sue componenti

Nel caso in esame, il TAR Umbria ha respinto la domanda di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto avanzata dalla seconda classificata, la quale aveva precipuamente censurato la mancata esclusione della controinteressata per non aver inserito nella propria offerta tecnica i curricula vitae delle figure professionali proposte per l’esecuzione dell’appalto.

A dire della ricorrente, tale carenza avrebbe riguardato la validità contenutistica dell’offerta tecnica e, pertanto, non avrebbe potuto essere sanata dalla Committente neppure operando un soccorso istruttorio.

Tuttavia, emergendo pacificamente dagli atti di causa che la controinteressata aveva inserito i curricula vitae delle figure professionali all’interno della “busta amministrativa”, risultava fugato “ogni dubbio in merito alla volontà negoziale dell’aggiudicataria, presentandosi l’offerta completa in tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis”.

Il TAR Umbria, inoltre, adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha sottolineato che “l’anticipazione dell’allegazione dei curricula all’interno della “busta virtuale” contenente la documentazione amministrativa non comporta alcuna violazione del principio di segretezza delle offerte o del divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta (e quindi ancora una volta alcun vulnus alla par condicio tra i partecipanti), dovendo quest’ultimo essere correttamente riferito ad ipotesi di commistione tra elementi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (che non ricorre nel caso in esame)”.

Pertanto, nel caso in esame si sarebbe manifestata una mera irregolarità e non l’incompletezza dell’offerta tecnica, “posto che tutti gli elementi richiesti erano di fatto presenti all’interno del fascicolo virtuale dell’operatore economico, sebbene in parte collocati aliunde.

(Irene Lazzaro)

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