Il MIT, in linea di continuità con la più recente giurisprudenza (v. Consiglio di Stato Sezione V, 21 maggio 2024 n. 4502), ha chiarito che l’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, recante “Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo”, non trova applicazione sull’anticipo del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura in virtù dell’art. 33 dell’Allegato II.14 al Codice.
Difatti, i servizi di ingegneria e di architettura “rientrano nei servizi di natura intellettuale ed in quanto tali sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link