TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 10 febbraio 2023, n. 75. Appalti PNRR e biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale
Con la sentenza in epigrafe, il Tar Abruzzo si è espresso circa la corretta definizione del biennio rilevante ai fini della predisposizione del rapporto sul personale ex art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 cd. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, richiamato dall’art. 47, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
Com’è noto, l’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 impone a tutte quelle imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti, di redigere, in modalità esclusivamente telematica, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.
Con D.M. 29 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fissato la data per la presentazione del rapporto relativo al biennio 2020-2021 al 14.10.2022 e ha stabilito altresì che, per i bienni successivi, la data di presentazione andasse fissata al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza dele biennio stesso.
Al fine di garantire pari opportunità generazionali e di genere e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, il Legislatore, con il D.L. 77/2021, ha introdotto specifici obblighi per gli operatori economici che intendono partecipare a gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici che accedono, anche solo in parte, a fondi derivanti da PNRR e PNC.
Nello specifico, l’art. 47, comma 2 del D.L 77/2021, ha introdotto per i soli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sul personale (e dunque per tutti quelli che occupano oltre cinquanta dipendenti), l’obbligo di produrre – a pena di esclusione – il rapporto sul personale relativo al biennio 2020-2021 (o al biennio immediatamente antecedente, se ancora in termini per la presentazione).
Tanto premesso, la questione controversa origina dalla mancata produzione da parte dell’aggiudicataria, impresa con più di cinquanta dipendenti al momento di presentazione dell’offerta, la quale però alla data di scadenza per la presentazione del rapporto, fissata dal D.M. del 29 marzo 2022 al 14 ottobre 2022, ne impiegava solo quarantasette e dunque un numero al di sotto della soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo di redazione di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006.
Il Collegio è stato così chiamato a valutare la legittimità dell’operato dell’amministrazione la quale, a dire della seconda classificata ricorrente, avrebbe dovuto escludere l’impresa per la mancata produzione del rapporto, così come disposto dall’art. 47, comma 2 del D.L 77/2021.
Come già anticipato però, l’art. 47 non prevede un obbligo generalizzato per tutti gli operatori economici bensì solo per quelli tenuti al rapporto relativo al biennio 2020-2021.
Nello specifico, si trattava di procedura indetta con bando pubblicato il 25/7/2022 e con scadenza al 29/08/2022,
Pertanto, il Collegio ha rilevato che ai fini della esatta individuazione degli operatori “tenuti” alla redazione del rapporto occorre prendere a riferimento unicamente il biennio 2020-2021 fotografando la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e non alla data di formulazione dell’offerta, come invece asserito da parte ricorrente.
Pertanto l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara un numero di personale occupato pari a 57, non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, atteso che alla data del 31.12.2021 occupava solo 49 dipendenti.
Per tutto quanto sopra, il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo immune da vizi l’operato della S.A. e la piena legittimità dell’aggiudicazione.