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Per gli appalti PNRR-PNC continua ad applicarsi lo speciale corpus normativo che disciplina tale tipologia di appalti

Per gli appalti PNRR-PNC continua ad applicarsi lo speciale corpus normativo che disciplina tale tipologia di appalti

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 luglio 2024, n. 14366. Per gli appalti PNRR-PNC, anche alle procedure di gara indette dopo il 1° luglio 2023, continua ad applicarsi lo speciale corpus normativo che disciplina tale tipologia di appalti (D.Lgs n. 77/2021), compresi i rinvii e richiami all’abrogato Codice dei contratti pubblici

Con la sentenza in esame, il TAR Lazio ha avanzato importanti considerazioni in merito alla disciplina di riferimento per le gare finanziate con risorse PNRR e assimilate, pubblicate dopo il 1° luglio 2023.

Preliminarmente, il Collegio ha ritenuto profittevole richiamare la circolare del MIT del 12 luglio 2023, sulla scorta della quale emerge che il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con risorse PNRR e PNC è individuabile sulla base del combinato disposto degli artt. 225, comma 8 e 226, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).

Le predette norme stabiliscono quanto segue.

In base all’art. 225, comma 8, “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorsesi applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018..

L’art. 226, invece, attraverso i due commi sopra richiamati, dispone, in primis, l’abrogazione del d.lgs. n. 50 del 2016 dal 1° luglio 2023 e, in secundis, l’applicabilità delle previsioni di cui al precedente codice ai procedimenti che risultino in corso a far data dall’entrata in vigore del nuovo.

Dalla lettura sistematica di tali disposizioni, il Collegio ha dedotto che “la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023 si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere; a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.lgs n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette – come quella all’esame – dopo il 1° luglio 2023”.

Stante quanto sopra, il giudice di prime cure ha concluso che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale.

Di tal che, al caso di specie devono ritenersi applicabili sia il d.lgs n. 77/2021, che i rimandi (anche impliciti) al previgente codice in esso contenuti, determinandosi con ciò una “impermeabilità” rispetto all’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.

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