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Consegnare l’appalto all’aggiudicataria prima che la stessa fase di verifica sia conclusa

Consegnare l’appalto all’aggiudicataria prima che la stessa fase di verifica sia conclusa

Esclusione in caso di divieto di aggiudicazione di più lotti

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 02/12/2024, n. 358. La normativa di riferimento consente, nelle more dell’espletamento dell’ineludibile fase di verifica dei requisiti di partecipazione, di consegnare l’appalto all’aggiudicataria prima che la stessa fase di verifica sia conclusa, per qualificate ragioni d’urgenza indicate dal Legislatore e solo per dette ragioni

Con la sentenza in commento, il TAR ha avuto modo di confermare che la consegna dell’appalto in via d’urgenza, ex art. 17, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 è prevista dal Legislatore in casi particolari di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale oppure per gravi danni all’interesse pubblico discendenti dalla non immediata e tempestiva esecuzione dell’appalto.

In particolare, nel caso di specie la ricorrente ha impugnato i) il provvedimento con cui l’Amministrazione ha annullato in via di autotutela l’aggiudicazione in favore dell’istante stessa e, altresì, ii) il successivo (provvedimento) con cui è stata aggiudicata la gara a un diverso costituendo rti.

Più precisamente, la Società ex aggiudicataria ha rilevato (tra gli altri) l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, sostenendo che l’esecuzione in via di urgenza dell’appalto era possibile solo dopo aver verificato la sussistenza in capo alla (nuova) aggiudicataria dei requisiti di partecipazione e che detta verifica nel caso di specie non risultava effettuata.

La Stazione appaltante si è costituita in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando che l’appalto è stato consegnato in via di urgenza – ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 36/2023 – e illustrando l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.

Secondo il Giudice Amministrativo, che ha ritenuto il riscorso infondato, “(…) occorre rilevare che la stazione appaltante ha disposto la consegna dell’appalto in via d’urgenza, ex art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023; che detta possibilità è prevista dal legislatore in casi particolari di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale oppure per gravi danni all’interesse pubblico discendenti dalla non immediata e tempestiva esecuzione dell’appalto; che i presupposti di legge venivano correttamente indicati nelle premesse del verbale in argomento e rinvenuti nell’esigenza di assicurare la continuità del servizio per motivi igienico-sanitari; che la stazione appaltante ha in ogni caso avuto cura di specificare nel predetto verbale che erano comunque stati avviati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara del rti aggiudicatario; che quindi la normativa di cui sopra consente, nelle more dell’espletamento dell’ineludibile fase di verifica dei presupposti di partecipazione alla procedura selettiva, di consegnare l’appalto all’aggiudicataria, prima che la stessa fase di verifica sia conclusa, proprio per le suddette qualificate ragioni d’urgenza indicate dal legislatore medesimo e solo per dette ragioni; che pertanto inconferente è il richiamo operato dalla parte ricorrente all’art. 50, comma 6 del D.lgs. n.36 del 2023, laddove è richiesta la previa verifica dei requisiti in questione, disciplinando lo stesso la diversa fattispecie della consegna per l’esecuzione anticipata del contratto, volta al mero superamento dei tempi tecnici della stipula, avuto riguardo al tipo di contratto, con importo peraltro sotto soglia, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità”.

Dunque, definitivamente pronunciando, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso.

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