TAR Campania, Salerno, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 2442. Appalto integrato e “nuovo codice”: l’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione può affidare la progettazione anche a professionisti non raggruppati
La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori di un nuovo edificio scolastico indicando, quale progettista qualificato una società di ingegneria e un geologo incaricato di redigere la relazione geologica.
La Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione in quanto, all’esito del soccorso istruttorio, era emerso che non era stato indicato il nominativo del giovane professionista, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera di invito, e non era stata prodotta la dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP.
Il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente fornendo una interpretazione ampia delle disposizioni contenute nella lettera di invito che consentivano al concorrente di avvalersi di uno o più progettisti ovvero di un RTP, rifacendosi a quanto già espresso sul punto dall’Adunanza Plenaria (sentenza del 9 luglio 2020, n. 13) e dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui “in assenza di indicazioni di diverso tenore nella lex specialis, risulta legittima l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione anche ove i due o più progettisti non siano raggruppati, potendo il concorrente soddisfare i requisiti di capacità previsti dal bando mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo: “l’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “i professionisti singoli, associati”, etc., laddove, “nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta”, la virgola tra singoli e associati ha un chiaro valore disgiuntivo, cioè equivale a “o/ovvero”….la legge non impone affatto l’associazione tra i singoli professionisti” (T.A.R. Liguria, sez. I, 18 maggio 2023, n. 521; nello stesso senso anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 novembre 2016, n. 2048: “dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti” e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 luglio 2019, n. 1273: “dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti”)”.
Il Collegio ha, peraltro, osservato che “i citati orientamenti sono stati recepiti dal nuovo codice dei contratti, che all’art. 66 elenca i soggetti ammessi a partecipare “nel rispetto del principio di non discriminazione … sulla base della forma giuridica assunta” alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, richiamando, per quanto di interesse, alla lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, tra cui i “professionisti singoli, associati”, alla lettera f) “i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere” precedenti”.