Cancrini e Partners

L’applicazione dell’accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici

L’applicazione dell’accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Sez. II-bis, 28 marzo 2023, n. 5380. L’applicazione dell’accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici

Parte ricorrente proponeva istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in merito a specifici documenti in possesso dell’Amministrazione resistente la quale respingeva l’istanza in quanto riteneva inapplicabili le disposizioni sull’accesso civico generalizzato al caso delle procedure ad evidenza pubblica.

Avverso il predetto diniego insorgeva la parte ricorrente in quanto, come colto anche dal Tribunale adito, l’Amministrazione, nella gravata determinazione, aveva esternato una motivazione inconferente, tale da rendere, di per sé, illegittimo l’atto reiettivo palesando confusione fra l’istituto dell’accesso civico generalizzato (regolato dagli artt. 5, co. 2 e 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013) e l’accesso civico ordinario, di cui all’art. 5, co.1 D.Lgs. n.33/2013, concernente i dati soggetti a pubblicazione.

Il Collegio ha ribadito che l’accesso civico cd. generalizzato è utilizzabile precipuamente per i dati non oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Del resto, il tenore dell’art. 5, co. 2 è inequivoco, allorché contiene l’inciso “…ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”, facendo chiaramente intendere che tale forma di accesso viene utilizzata per i dati per i quali non sussista obbligo di pubblicazione.

Il Collegio ha affrontato la tematica riguardante l’utilizzabilità dello strumento dell’accesso civico generalizzato nel settore della contrattualistica pubblica sul cui impiego l’Amministrazione aveva sostenuto l’inapplicabilità.

Richiamando l’Adunanza Plenaria, nella sentenza n.10/2020, il Collegio ha affermato che l’accesso documentale e l’accesso c. FOIA soddisfano due diverse esigenze: il cd. need to know il primo (ossia la necessità di conoscere documenti indispensabili alla tutela della posizione soggettiva), il cd. right to know il secondo (ossia la necessità che, in uno Stato democratico avanzato, il cittadino eserciti il potere di accedere ai documenti della p.a.), in ragione di un interesse individuale alla conoscenza ed allo scopo di esercitare un controllo diffuso sull’attività dei pubblici poteri, fatti salvi i divieti previsti dall’ordinamento, divieti che, nel caso dell’accesso civico generalizzato, sono più penetranti rispetto a quelli applicabili all’accesso documentale, posto che, in tale ultima ipotesi, prevale di regola l’interesse alla tutela della propria sfera giuridica, anche e soprattutto in sede difensiva (cfr., art. 53, co. 6 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici, art. 24, co. 7 L. n. 241/90 per la disciplina generale di riferimento nel procedimento amministrativo).

Ora, a parere del Collegio, proprio la natura di diritto fondamentale dell’accesso generalizzato (in questi termini, v. Ad. Pl. cit.), tutelato anche dall’art. 10 CEDU, da un lato impedisce di sottrarre a tale strumento la materia della contrattualistica, anche nella fase esecutiva, da un altro obbliga a ritenere che le eccezioni a tale diritto, siccome conferite nell’ordinamento in una logica di integrazione degli istituti previsti per esercitare l’accesso, siano di stretta interpretazione.

Pertanto, le eccezioni all’utilizzabilità dell’accesso civico generalizzato, rinvenibili nell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, nell’art. 24 L. n. 241/90 ovvero nell’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013, non emergono comunque nella fattispecie in esame.

Ed anche in merito alla disciplina recata dall’art. 5-bis D.Lgs. n.33/2013, non ricorrono certamente i casi contemplati tra le esclusioni cd. assolute, di cui al primo comma del predetto articolo. Relativamente alle eccezioni cd. relative, di cui al secondo comma, che richiedono un ponderato bilanciamento fra contrapposti interessi, si ritiene che non possano essere preclusive le ipotesi sub a) e sub c), rispettivamente afferenti alla protezione dei dati personali e ai segreti economici e commerciali.

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale