Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 11.2.2022, n. 997, ha affermato che l’applicazione di penali, soprattutto se riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza, non offrono, per la loro natura fisiologica nella complessiva economia ed esecuzione dell’appalto, alcun elemento per considerare l’inadempimento cui sono collegati un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale dell’operatore economico.
Pertanto, esse sono irrilevanti ai fini della valutazione della stazione appaltante in ordine all’esclusione dell’operatore economico, poiché inidonee ad incidere sull’affidabilità di quest’ultimo.
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