Il Tar Piemonte, Sez. I, nella sentenza 2 dicembre 2021, n. 1108, ha stabilito che il termine di tre anni previsto dall’art. 80, comma 10-bis, del Codice degli Appalti, si applichi solo agli illeciti professionali contrattuali e alle condanne superiori ai tre anni. Nel diverso caso in cui la durata della condanna sia inferiore a tre anni, invece, in ossequio al criterio di proporzionalità e alle logiche garantiste della direttiva 2014/24/UE, art. 57, par. 7, troverà applicazione solo il primo periodo del comma 10-bis, che prevede un’esclusione pari alla durata della pena dal passaggio in giudicato della sentenza.
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