A stabilirlo è il Consiglio di Stato, che con la sentenza Sez. V, 07/09/2021, n. 6233, ribadisce un ormai consolidato orientamento e afferma che nonostante l’art. 80, comma 5 non preveda espressamente limiti cronologici alla rilevanza dei fatti costituenti gravi illeciti professionali, questi debbano considerarsi tali se avvenuti antecedentemente al triennio che precede l’indizione della procedura di gara. A tali conclusioni si giunge richiamando il principio della proporzionalità in quanto la mancata individuazione di un limite di operatività “potrebbe rivelarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa»
A ciò si aggiunga che l’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE, del 26 febbraio 2014, stabilisce che « Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4» paragrafo, quest’ultimo, che – alla lett. c) – contempla la causa di esclusione dell’operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali.
Pertanto, per effetto della diretta applicazione della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza, a questi fini, decorsi tre anni dalla data della sua commissione. (cfr. Cons. St. V, 5 agosto 2020, n. 4934; V, 26 agosto 2020, n. 5228).
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