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L’assenza di sottoscrizione dell’offerta da parte di uno dei componenti di un RTI non costituisce una causa di esclusione automatica

L’assenza di sottoscrizione dell’offerta da parte di uno dei componenti di un RTI non costituisce una causa di esclusione automatica

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 25/2/2025 n. 1620 L’assenza di sottoscrizione dell’offerta da parte di uno dei componenti di un RTI non costituisce una causa di esclusione automatica quando la documentazione di gara, valutata nel suo complesso, dimostri con certezza la volontà del raggruppamento di partecipare unitariamente. Ciò in quanto il principio del risultato, sancito dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e riconosciuto dalla giurisprudenza come immanente al sistema, impone di privilegiare una lettura sostanzialistica della documentazione di gara, evitando esclusioni fondate su formalismi privi di incidenza sull’esito della procedura

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha statuito che l’assenza di sottoscrizione dell’offerta da parte di uno dei componenti di un RTI non costituisce una causa di esclusione automatica quando la documentazione di gara, valutata nel suo complesso, dimostri con certezza la volontà del raggruppamento di partecipare unitariamente.

Ed infatti, in virtù del principio del risultato, disciplinato dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, si deve privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, considerando i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, ed evitare che ragioni prive di rilevanza ostino l’espletamento della stessa attività amministrativa.

La controversia in esame, presentava un contrasto tra il dato formale del pedissequo rispetto del disciplinare di gara e il dato sostanziale della sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria.

Il Collegio, attuando una lettura sostanzialistica della documentazione di gara, ha accertato che non vi fossero dubbi circa la provenienza della società appellata all’offerta ed ha preferito dare maggiore rilevanza al risultato utile perseguito dalla stazione appaltante, che ha selezionato l’operatore economico ritenuto più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto, piuttosto che all’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il provvedimento di aggiudicazione impugnato.

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