ANAC: anche in una indagine di mercato il possesso dell’attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti
Con parere di precontenzioso adottato con Delibera n. 14 del 10.1.2024, l’ANAC ha ritenuto illegittima la previsione della lex specialis di una procedura negoziata senza bando, indetta per l’affidamento di lavori, nella parte in cui richiedeva documentazione ulteriore rispetto alla certificazione SOA a comprova del possesso dei requisiti speciali.
Secondo l’Autorità, la previsione codicistica (art. 100, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023) che vieta alle Stazioni appaltanti (in caso di appalti di lavori) la possibilità di esigere, a pena di esclusione, documentazione ulteriore per la dimostrazione del possesso dei requisiti deve, in quanto norma cogente, ritenersi applicabile anche alle indagini di mercato, nonostante le stesse non assurgano a procedure di gara.
Pertanto, anche in un’indagine di mercato, l’attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto di affidamento è sufficiente ai fini della comprova dei requisiti richiesti.
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