TAR Lazio, Sez. III-quater, 30 giugno 2023, n. 10938. Attestazione SOA e inizio di efficacia della certificazione
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 10938 del 30 giugno 2023, ha affrontato la questione del momento in cui acquista efficacia il possesso dell’attestazione SOA.
Quanto alla vicenda che ha originato la pronuncia in commento, era stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva disposta all’esito della procedura di affidamento, sulla base del fatto che, a detta del ricorrente, l’aggiudicatario doveva essere escluso in quanto non in possesso dei relativi requisiti di partecipazione, posto che nel Casellario ANAC non risultava l’attestazione SOA.
Il Tribunale Amministrativo, dopo aver dichiarato il ricorso irricevibile per tardività dello stesso, ha poi chiarito, argomentando nel merito, che ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.lgs. 50/2016 “il possesso dell’attestazione SOA “non acquista efficacia all’atto dell’inserimento sul portale ANAC ma all’atto del rilascio della relativa certificazione da parte dell’organismo accreditato”.
Si tratta di una pronuncia che si pone in relazione con la giurisprudenza del medesimo Tribunale riguardante la natura giuridica dell’attestazione SOA. Infatti, la sentenza in commento ha espressamente richiamato la massima secondo cui gli organismi accreditati svolgono “una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un’attestazione con valore di atto pubblico, sicché la loro attività configura un “esercizio privato di pubblica funzione” e le attestazioni di qualificazione, risultato dell’attività di certificazione delle SOA, sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria” (TAR Lazio, sez. I, 11 novembre 2019, n. 12934).
Ne deriva che, in virtù della funzione pubblicistica degli enti certificatori, l’efficacia delle attestazioni da essi effettuate va riconosciuta sin dal momento del rilascio dell’attestazione, non derivandone l’inefficacia dal mancato inserimento sul portale ANAC.