TAR Lazio, Roma, Sez. V, 25 ottobre 2023, n. 15844. Le attività presenti nell’oggetto sociale comprovano il possesso dell’idoneità professionale?
Con la sentenza in commento, il giudice amministrativo ha innanzitutto riaffermato l’ormai consolidato principio secondo cui l’idoneità professionale di un operatore economico è comprovata dall’iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto, anche se non perfettamente coincidenti.
Invero, deve ritenersi soddisfatto il requisito dell’attinenza all’oggetto contrattuale se tra le attività dell’impresa risultanti dall’iscrizione figuri un’attività “coerente” con l’oggetto dell’appalto, sia essa prevalente o secondaria.
La coerenza non deve essere intesa come “una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), ma va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto”.
Ne discende la possibilità per gli operatori economici di qualificarsi in gara pur in assenza della perfetta coincidenza tra l’attività indicata in sede di iscrizione CCIAA e oggetto di appalto; diversamente opinando si determinerebbe un’irragionevole compressione dei principi di massima partecipazione e concorrenzialità.
Tanto premesso, il Collegio ha precisato che la ratio dell’iscrizione alla CCIAA è quello di dimostrare che un’impresa sia effettivamente operativa nel settore merceologico individuato attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata, non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale.
Per tale ragione la valutazione di coerenza “va condotta tra le ‘attività’ comprese nell’oggetto sociale, come descritte nel certificato camerale rispetto a quelle dedotte in appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 116)”