Consiglio di Stato sez. VI 11/4/2025 n. 3117. Qualora la lex specialis preveda che, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la certificazione di parità di genere, ciascuna impresa del raggruppamento debba essere in possesso della certificazione, non è ammissibile l’attribuzione del punteggio premiale sulla base dell’avvalimento interno tra le imprese del medesimo RTI
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3117 dell’11 aprile 2025, ha rigettato l’appello proposto da una concorrente inizialmente aggiudicataria di una gara indetta dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) – su incarico dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB) – avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “Gestione di un centro diurno socio-pedagogico per persone con disabilità a Bolzano”.
Davanti al giudice di prime cure, la seconda classificata ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, lamentando l’errata assegnazione alla vincitrice del punteggio di due punti previsto dal Disciplinare per il “criterio m) – certificazione della parità di genere”, in quanto solo la mandataria del costituendo RTI risultava in possesso del richiesto certificato e l’avvalimento da essa effettuato a favore della mandante non poteva essere ammissibile.
Il T.R.G.A. della Provincia autonoma di Bolzano ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati sulla scorta dall’art. 46 bis del Codice delle Pari Opportunità il quale asserisce alla certificazione della parità di genere “una condizione soggettiva intrinseca dell’azienda che non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento, perché non assimilabile ad una risorsa da mettere a disposizione di terzi che poi la potrebbero impiegare nell’esecuzione di un lavoro o di un servizio”.
In sede di appello, la società appellante, nel tentativo di sovvertire la decisione di primo grado, ha asserito al giudice di prime cure di aver assunto una posizione di contrasto con la nuova veste del contratto di avvalimento, che, a detta della società appellante, non ha più come punto di riferimento il prestito dei requisiti, bensì le risorse trasferite per cui qualunque requisito di accesso anche attinente a qualità soggettive dell’azienda o qualunque elemento premiale può essere oggetto di avvalimento.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha chiarito che, in condizione di avvalimento migliorativo, se il Disciplinare di gara prevede il divieto di partecipazione simultanea alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata, ma soprattutto che ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale previsto per la certificazione di parità di genere, tutte le imprese del costituendo raggruppamento siano onerate a presentare tale certificazione, non è possibile ricorrere all’avvalimento migliorativo per l’ottenimento di tale punteggio.
Pertanto, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha rigettato, confermando quanto disposto in primo grado.