TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 22.2.2022, n. 418. L’auto vincolo dell’amministrazione operato mediante lex specialis non permette alcun margine di discrezionalità applicativa alla stazione appaltante
Con la pronuncia in disamina il TAR Milano, richiamando consolidati principi giurisprudenziali, ha ritenuto che il bando e più in generale la lex specialis di una procedura di gara devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180).
Invero, l’amministrazione, quando nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’auto vincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).