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L’azienda subentrata in un appalto con clausola sociale ha l’onere di dimostrare di aver assunto i lavoratori più qualificati

L’azienda subentrata in un appalto con clausola sociale ha l’onere di dimostrare di aver assunto i lavoratori più qualificati

deposito telematico degli atti

Cassazione Civile, Sez. lavoro, Ordinanza n. 18114, 2 luglio 2024. L’azienda subentrata in un appalto con clausola sociale ha l’onere di dimostrare di aver assunto i lavoratori più qualificati escludendo gli altri

Nel caso in esame un gruppo di ex-dipendenti licenziati a seguito della cessazione del contratto di appalto con la società aggiudicataria di un appalto ha avviato un’azione legale verso l’impresa subentrante, chiedendo il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso il nuovo gestore del servizio e il pagamento delle differenze retributive e dei danni subiti, basandosi sulla c.d. “clausola sociale” prevista dal CCNL del settore e dal capitolato di appalto.

In particolare, i lavoratori hanno contestato che la subentrante aveva assunto solo 271 dei 483 ex-dipendenti senza seguire una graduatoria nazionale e senza considerare la loro maggiore anzianità di servizio rispetto ai lavoratori effettivamente assunti.

Le Corti di Merito in primo e secondo grado rigettavano le domande dei lavoratori, sostenendo che la clausola sociale non obbligava la subentrante ad assumere tutti gli ex-dipendenti del precedente gestore e che la selezione del personale era stata fatta in conformità ai criteri previsti, sebbene non esplicitamente condivisi con le organizzazioni sindacali.

I lavoratori presentavano dunque ricorso per Cassazione sostenendo, in particolare, che l’appalto avesse rilevanza nazionale, e che ciò implicasse la necessità di una graduatoria nazionale per individuare gli aventi diritto al mantenimento del posto di lavoro, e argomentando che la clausola sociale operava al momento del cambio appalto e la Corte di merito non aveva statuito correttamente su tale clausola.

La Corte ha invero osservato che la nuova aggiudicataria dell’appalto avrebbe dovuto predisporre, nel caso di specie, una graduatoria nazionale per selezionare i lavoratori aventi diritto all’assunzione, tenendo conto dell’anzianità di servizio e di altri criteri stabiliti nel CCNL, e ha inoltre rilevato una carenza di prova fornita dalla società riguardo ai criteri utilizzati per la selezione dei lavoratori assunti, infatti, in base all’art. 2697 c.c., era onere della società dimostrare che la selezione del personale era stata effettuata in conformità ai principi stabiliti dalla clausola sociale e del CCNL. Ha infine sottolineato che l’obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale è un elemento fondamentale per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori e ha evidenziato che la suddetta clausola deve essere interpretata nel senso di garantire un’effettiva protezione ai lavoratori coinvolti nel cambio di appalto.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, evidenziando la necessità di una corretta applicazione della clausola sociale e del CCNL. La decisione sottolinea l’importanza di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori nei cambi di appalto e la necessità di criteri di selezione trasparenti e conformi ai requisiti normativi e contrattuali.

(Martina Pafundi)

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